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Codice di Condotta Relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nellattivita Professionale degli Psicologi. INTRODUZIONE Il Consiglio dellOrdine degli Psicologi del Lazio ha adottato il Codice di Condotta prescritto dal D.Lgs. n° 70 del 9/04/2003 che detta le regole per l' 'Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dellinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno'. Un'altra fonte normativa che richiedeva il suo adeguamento al Web riguarda la pubblicità sanitaria e l'informativa professionale che sono regolamentate da leggi specifiche. Da anni non si può più pubblicare sui giornali, come una volta, lelenco interminabile e spesso fantasioso delle prestazioni del 'dottore'. Per le targhe e i giornali 'virtuali' su internet (per esempio lhome page) debbono valere le stesse regole fissate dalla legge sullinformativa professionale per gli ambienti pubblici (targhe e giornali). Dentro al sito/studio virtuale del professionista va collocato quanto può essere contenuto nello studio reale del professionista e dunque assoggettato alle regole del Codice Deontologico e della normativa sulla pubblicità sanitaria. C'è infine la legge sulla Privacy che deve trovare naturalmente applicazione anche in Internet. Il Codice di Condotta si suddivide in 6 articoli. Il primo circoscrive le attività da svolgere in Internet. Il secondo concerne la privacy Il terzo articolo tratta la sicurezza delle comunicazioni, la tutela della riservatezza e le responsabilità del professionista Il quarto concerne le eventuali sanzioni Il quinto i rapporti con lOrdine Regionale Il sesto riporta alcune norme transitorie per la messa a regime del codice di condotta In Internet si possono svolgere attività di informazione scientifica e professionale, attività di formazione e di psico-educazione e attività di raccolta dati a fini di ricerca. Può occasionalmente essere condotto anche il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo alle aree della psicologia del lavoro e dello sport, fermo restando l'avere preventivamente stabilito di persona rapporti diretti. Si sono voluti specificare alcuni limiti da non superare quali la psicoterapia, lattività psicologica di sostegno (il counselling), la funzione diagnostica individuale, lindicazione su trattamenti da effettuare, lespressione di giudizi sull'appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi, la manifestazione di ogni tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi specifici. Non si possono offrire servizi o accettare scambi sotto forma anonima. I siti debbono chiaramente avere lindicazione del responsabile del sito e gli psicologi indicare il numero di iscrizione allAlbo professionale. Debbono essere reperibili il codice deontologico e il codice di condotta. L'Ordine Regionale fornirà un parere di conformità del sito al Codice Deontologico, al Codice di Condotta e alla normativa sulla pubblicità e tale parere dovrà essere visibile sul sito. In Internet si possono fare molte cose e la rete costituisce un potente strumento di diffusione del sapere psicologico/psicoterapeutico e della conoscenza e dellimmagine della professione. Oltre alle attività indicate, è possibile aiutare chi si rivolge ad uno psicologo sul Web a superare eventuali resistenze e difficoltà e a rivolgersi ad uno psicologo, se lo si ritiene opportuno; suggerire indirizzi di professionisti (incluso il proprio) o organizzazioni pubbliche e private che possano andare incontro alle specifiche esigenze di chi scrive; rispondere a domande generali sui differenti orientamenti nella psicologia e psicoterapia dando informazioni corrette da un punto di vista deontologico secondo lo spirito di colleganza; dare tutte le informazioni necessarie per portare un contributo sulla prevenzione del disagio mentale, familiare e sociale; dare informazioni generali per esempio sui campi di applicazione della psicologia. LOrdine regionale istituirà un Osservatorio permanente dei servizi psicologi offerti via internet da parte dei propri iscritti e terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli stessi iscritti offrono i detti servizi psicologici. LOsservatorio permanente richiederà suggerimenti, commenti e segnalazioni agli psicologi che offrono servizi sul web e offrirà agli stessi un supporto di consulenza. Il Codice di Condotta entra in vigore il 1° luglio 2004 e prevede tre mesi di tempo per richiedere allOrdine Regionale il parere di conformità. Il Presidente dott. Emanuele Morozzo della Rocca CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLUTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE A DISTANZA NELLATTIVITA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI Art. 1 Limiti nelluso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza 1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione scientifica e professionale, di attività di formazione e di psico-educazione e di attività di raccolta dati a fini di ricerca. 2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo allarea della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice osservazione, sia basato sull'uso di materiali psicodiagnostici e psicometrici, può essere occasionalmente condotto, con lausilio delle dette tecnologie per la comunicazione a distanza e con particolare attenzione alla tutela dei dati così acquisiti. Tali interventi saranno limitati alle successive fasi di sviluppo del rapporto professionale e, quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli psicologi abbiano di persona preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi dalle tecnologie sopra menzionate. 3. In ogni caso, ed in particolare con lutilizzo di internet, è vietato: a) svolgere attività di diagnosi, per la quale lincontro di persona con il cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile; b) fornire indicazioni su trattamenti da effettuare; c) esprimere giudizi sullappropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi; d) manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi specifici. 4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L. 18.2.1989 n.56, le attività a ciò affini indicate dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli iscritti alla sezione B dellAlbo e le attività di psicoterapia di cui allart. 3 L. 56/89, non possono essere svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per limpossibilità di mantenere di persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni: a) il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di persona e senza lutilizzo delle tecnologie sopra menzionate; b) per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo; c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività indicate nella prima parte di questo comma. Art.2 Consenso informato 1. In tutti i casi previsti dallart. 1 gli psicologi sono tenuti ad acquisire dai clienti e dai committenti il consenso informato per l'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza. 2. Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per i servizi a distanza qualunque tipologia di supporto o tecnologia sia utilizzata. Art. 3 Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e responsabilità del professionista 1. In tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si servano di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per le proprie attività scientifiche e professionali, sarà loro cura e ricadrà sotto la loro responsabilità l'utilizzo di sistemi hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali attività. 2. È fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai committenti, quando non sia possibile l'identificazione diretta, la certificazione della propria identità con luso di sistemi legalmente riconosciuti, come ad esempio la firma digitale. Và, altresì, comunicato il numero di iscrizione allOrdine degli Psicologi del Lazio. 3. Gli psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo, esclusivamente su siti web nei quali risulti facilmente identificabile il nome e il recapito del responsabile del sito. 4. Nei siti in cui, da parte di iscritti allOrdine Regionale, siano offerti servizi inerenti la psicologia e/o siano pubblicati messaggi promozionali delle singole attività professionali in ambito psicologico, devono essere facilmente rintracciabili il Codice Deontologico degli Psicologi italiani e il presente Codice di Condotta dellOrdine degli Psicologi del Lazio. 5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche e professionali utilizzino le dette tecnologie, hanno la responsabilità diretta dellaccertamento, con lutilizzo dei medesimi sistemi, dellidentità dei clienti e dei committenti, con particolare riferimento alletà anagrafica, al genere e al titolo di studio. In tale fase è opportuna la specificazione dellimportanza di una corretta risposta. Non sono consentiti, in nessun caso, gli accessi anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione deve essere prestata all'autenticità del consenso e alla identificazione di coloro i quali richiedono laccesso al servizio nella qualità di esercenti la potestà genitoriale o la tutela. Art. 4 Sanzionabilità dellinosservanza del presente atto 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta sarà valutata ai sensi: a) del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1); b) del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004; c) della normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità in ambito sanitario. 2. Qualora l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai sensi dellart. 10 D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dellinformazione, in particolare il commercio elettrico, nel mercato interno), lOrdine Regionale provvederà a darne segnalazione all'Autorità amministrativa competente, indicata nell'art. 21 dellindicato D.L. . 3. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dellAtto di Indirizzo in materia di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e che con il presente atto viene recepito, ad esclusione delle norme in contrasto con le disposizioni di questo Codice di Condotta. Art. 5 Rapporti con lOrdine degli Psicologi del Lazio 1. Lo psicologo singolo o associato, iscritto allAlbo degli Psicologi del Lazio, che intenda apparire e/o operare in un sito internet che eroga servizi è tenuto a richiedere, preventivamente, un parere al proprio Ordine Regionale. Nella richiesta dovranno essere indicati: a) indirizzo web del detto sito; b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile; c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito stesso; d) natura dei servizi offerti e delle modalità operative di erogazione. 2. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato, nella richiesta di parere prevista dal I comma, lo psicologo referente allOrdine Regionale. 3. L'Ordine Regionale fornirà un parere di conformità al Codice Deontologico, al Codice di Condotta e alla normativa sulla pubblicità. Il rilascio del detto parere potrà essere subordinato alla richiesta, da parte dellOrdine, e alla fornitura da parte del gestore del sito, delle informazioni relative allavvenuto adeguamento, da parte di quest'ultimo, ai principi e alle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta. 4. Lo psicologo che ottiene il parere di conformità dallOrdine Regionale dovrà attenersi alle disposizioni del presente Codice di Condotta, pena la revoca del parere stesso. In ogni caso la richiesta di parere dovrà essere reiterata allinizio di ogni anno solare. La prima scadenza per il rinnovo del parere di conformità dovrà essere presentata allinizio del 2006. 5. In caso di parere favorevole di conformità da parte dellOrdine Regionale, nel sito ne dovrà essere data chiara e visibile comunicazione, con indicazione del numero di protocollo e data della pratica. 6. Nel caso in cui, dopo il rilascio del parere favorevole di conformità, intervengano modifiche sostanziali nellattività del sito, lo psicologo interessato dovrà richiedere allOrdine Regionale il rilascio di un nuovo parere. 7. L'Ordine degli Psicologi del Lazio istituirà un Osservatorio permanente dei servizi psicologi offerti 8. L'Osservatorio permanente richiederà suggerimenti, commenti e segnalazioni agli psicologi che offrono servizi sul web e offrirà agli stessi un supporto di consulenza. Art. 6 Pubblicazione regime transitorio 1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004. 2. Entro novanta giorni dallentrata in vigore del presente Codice, tutti gli psicologi, iscritti allOrdine Regionale, singoli o associati, che, a qualsiasi titolo, operino già in internet o, comunque, utilizzino mezzi di comunicazione a distanza, dovranno richiedere allOrdine Regionale stesso il parere di conformità previsto dallart. 6. La bozza iniziale poi discussa, modificata e approvata dal Consiglio degli Psicologi del Lazio è stata redatta dal Gruppo di lavoro dellOrdine 'Psicologia on-line' composto da Guido Crocetti (referente), Giorgio Cavallero, Antonio Cucino, Paolo Renza, Pietro Stampa, con la collaborazione di Federica Mazzeo. Il prodotto finale è esclusiva responsabilità del Consiglio dellOrdine.
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Ida Lopiano © 2007 |